Confermata la deducibilità dei tamponi pagati in contanti in Farmacia

DETRAIBILITÀ FISCALE  DEI TAMPONI: LA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N° 24/E DEL 7 LUGLIO 2022 SPIEGA COME FARE.

L’agenzia delle Entrate nella circolare N° 24/E del 7 luglio aggiorna il “manuale” annuale su deduzioni e detrazioni e in merito alle spese per tamponi per Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati,  ne conferma la detraibilità quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN. 

Essendo le farmacie strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale, come già avviene per i farmaci, i tamponi sono detraibili anche se pagati in contanti. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detraibilità anche per pagamenti in contanti, è in virtù dell’articolo 1, comma 680, della legge di Bilancio 2020 che esclude dall’obbligo di tracciamento per le spese sostenute presso strutture sanitarie private accreditate al Ssn come le farmacie.

Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, la circolare precisa che lo scontrino deve indicare la descrizione, ad esempio «esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid19» 

Ricorda però che per essere detraibile, lo scontrino deve essere “parlante” e riportare il codice fiscale del paziente; porta sempre con te la tessera sanitaria in modo che l’acquisizione dei dati possa essere automatica e veloce.

Se vuoi approfondire, a questo link trovi la circolare della Agenzia delle Entrate che spiega come detrarre anche i test di autodiagnosi e le mascherine; sapevi che non sono tutte detraibili?

 

WhatsApp
Skip to content